STATUTO

Sonia Migliuri

STATUTO ASSOCIAZIONE Dl PROMOZIONE SOCIALE

StZlONt rtNtsM

tnte det Torto Settore

Art. 1 – Denominazione e sede

  1. E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. tgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: ‘Tnlsm APS”, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione aderisce alla FNISM Nazionale quale Sezione di

  1. L’associazione ha sede legale in delta sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Statuto

  1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello statuto

  1. Lo statuto vincola alla sua ossentanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello statuto

  1. Lo statuto è valutato secondo te regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 • Scopo

  1. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Lo scopo che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, awatendosi in modo prevalente dell’attivitå di volontariato dei propri associati, sono:
  3. valorizzare la scuola pubblica in quanto scuola di tutti, promuovendo rattuazione del dettato costituzionale, con speciale riguardo alla realizzazione del diritto allo studio e alta tutela delle lingue e delle culture minoritarie;
  4. garantire la laicità delta scuola e la sua libertå contro ogni forma di dogmatismo, di intolleranza, di violenza, sottraendola a ingerenze confessionali e religiose per far si che essa possa portare un efficace contributo al rinnovamento civile e culturale della società italiana;
  5. c) favorire la realizzazione del diritto allo studiœ,llaelórizzazione delle differenze di genere, lo sviluppo delle relazioni interculturali;
  6. promuovere, elaborare, attuare iniziative e progetti di formazione e di aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, in particolare degli insegnanti, nonché ricerche e sperimentazioni innovative nel campo metodologico e didattico, secondo le linee di una nuova professionalità rispondente ai dinamismi della società e della cultura;
  7. stimolare, anche in collaborazione con altre associazioni, con i sindacati e con i partiti, ogni iniziativa atta a promuovere e valorizzare la professionalità del personale della scuola anche nei suoi aspetti economici e in quelli relativi allo stato giuridico;
  • favorire l’autonomia degli istituti scolastici, contribuendo a rendere più funzionali, responsabili e operativi gli organismi collegiali e rappresentativi, salvaguardando i diritti di libertà di tutte le componenti;
  1. potenziare la dimensione europea dell’educazione in una prospettiva di coesistenza pacifica fra i popoli del mondo, anche in collaborazione con associazioni di altri Paesi.
  2. formazione universitaria e post-universitaria;
  3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali;
  5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e at successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  6. promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello svolgimento delle proprie attività statutarie rAssociazione persegue unicamente finalità di promozione sociale e culturale. E’ fatto divieto aThssociazione di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente statuto, salvo che direttamente connesse con il medesimo.

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  1. per il perseguimento ta r NISM Nationate, internationali, svolge

S, ianone, anche in collaborazione con ed enti pubblici privati, nationati ed

  • formatione ed in servitio realittatione di progetti lavoro,
  • orientamento scolastico e professionale,
  • Studi e ricerche, consulente e fotmanone su tematiche disciplinati trasversali e su questioni d’interesse scolastico ed extra«olagtico,

con s ulente su progetti d’innovatlone ordinamentale didattica sulla loto reali’žA1ion•, prvdutione, pubblicazione e diffusione di materiali multimediali e non; promozione culturale e sociale;

  • organizzazione di convegni, conferente, corsi, mostre anche itineranti, viagzj di istruzione, visite guidate, soggiorni all’estero, scambi d’insegnanti e studenti;
  • realizzazione di progetti finanziati interamente o parzialmente dall’Unione Europea
  1. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso ta stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5, L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

  1. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 6 – Soci

  1. Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’associazione e presentano i requisiti previsti dal presente statuto già descritti nello statuto della FNISM Nazionale.

Art. 7 – Ammissione del socio

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  1. Chi Intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, Impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. Il consiglio direttivo, o disgluntamente ogni suo componente, potrà chiedere all’aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione
  2. le persone giuridiche che Intendano diventare socie dell’associazione dovranno presentare richiesta dl associatione firmata dal proprio rappresentante legale
  3. II consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione detta domanda di ammissione, sull’ammissione o meno del nuovo socio all’interno dell’associazione
  4. la delibera di rigetto della domanda dl ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alta prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna
  5. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà Inserito nel libro soci.
  6. I soci possono essere:
    1. soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione atta loro fattiva opera nel ambiente associativo;
    2. soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
    3. soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
    4. soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
    5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 – Diritti e doveri dei sod

  1. I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
    • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
    • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico — finantlario, consultate i verbali;
    • votare ln Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto
  2. Gli stessi soci hanno il dovete di.
    • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
    • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senta fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
    • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non pub essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 9 – Volontari

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

  1. La qualità di socio si perde per:
    1. decesso;
    2. mancato pagamento della quota sociale: la decadenza awiene su decisione dell’assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
    3. dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
    4. espulsione: Il consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
  2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

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Art. 11 Organi Soclall

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    1. Assemblea del soci;
    2. Consiglio direttivo;
    3. Presidente;

Art. 12 – Assemblea

  1. L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è liorgano sovrano.
  2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  3. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno IO giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
  • Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell’e-mail) prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante awiso affisso nella sede dell’organizzazione.
  1. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessaric.
  2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  3. Delle riunioni dell lassemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conserveato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 – Compiti dell’assemblea

Le competenze dell’assemblea sono:

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  1. nomina e revoca I componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva Il bilancio;
  4. delibera sulla responsabilità del componenti degli organi sociali e promuove arione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sulle modlflcatlonl dell’atto costitutivo o dello statuto;
  6. approva l’eventuale regolamento del lavori assembleari;
  7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 – Assemblea ordinaria

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
  2. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
  3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.
  4. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 – Assemblea straordinaria

  1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

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  1. Per l’assemblea straordinaria, ad eccezione dl quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell’assemblea ordinaria di cul al precedente articolo.

Art. 16 – Struttura dell’assemblea

  1. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del consiglio difettivo designato dalla stessa assemblea.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.
  3. I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
  4. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
  5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

Art. 17 – Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
  2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.
  3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidentenalmeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suol componenti eletti. Dl ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo,
  4. Compete al Consiglio direttivo:
    1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
    2. fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

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  1. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
  2. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  3. eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
  4. nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoríere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
  5. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  6. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  7. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  8. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
  9. nominare, all’oc coi relativi poteri;
  10. decidere sull’espulsione dei soci.
  1. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina, I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 18 – Presidenza

  1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

2, Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

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  1. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza del presenti,
  2. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente coinvoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo dl amministrazione,
  3. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
  4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ln ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
  5. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 19 – Risorse economiche

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

quote associative;  contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari;  rendite patrimoniali;  attività di raccolta fondi;  rimborsi da convenzioni;  ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Beni

  1. I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

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Art. 21 • Divieto di distribuzione degli utili e utilltto del patrlmonlo

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanti di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del O.lcs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali rendite. pro’ænti, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini detresclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 • Saitture contabili e bilancio

  1. t dxumenti di bilancio dell’Orsanizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
  2. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 23 – Bilancio sodale

  1. Il bilancio è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 – Pubblicità e trasparenza

  1. Il consigrto direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi atrattività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro dette adunanze e deliberazioni detrassemblea dei soci e del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a dei soci per la consultazione anche net caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si awale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 25 – Convenzionl

le conventioni tra (li volontariato e pubbliche di cui all’art 56 comma I del t) 117/2017 sono (Iellbcqato dall’organo dj amministrapione cho ne determina anche le modalità di attuatlone, sono stipulato dal presidente dell’organittatlone, quale suo rappresentante

2, Copia dl ogni conventione          custodita, a cura          presidente, presso la sede dell’organinatlone.

Art. 26 • Personale retrlbulto

l’associatlone dl promotlone sociale pub avvalersl dl personale retribuito nel limiti previsti dall’art. 36 del           117/2017.

2, I rapportl tra l’organlttatlone ed Il personale retrlbulto sono disciplinatl dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Art. 27 • Responsabllltà ed asslcurazlonc degli aderenti

I soci volontari che prestano attlvltà di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso I terzlal sensi dell’art. 18 del DIgs 117/2017.

Art. 28 – Responsabilità dell’associazione

  1. L’ associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29 – Assicurazione associazione

  1. L’associazione pub assicurarsi per I danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 30 • Scioglimento

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  1. In caso dl estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione Imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.tgs 117/2017.

Art. 31 • Norme dl rlnvlo e dlsposltlonl finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generati dell’ordinamento giuridico.

  1. L’associazione sl obbliga a rispettare lo statuto della FNISM Nazionale nel perseguimento delle finalità, nell’osservanza delle procedure ed il rispetto gli adempimenti da esso previsti.
  2. Fermo restando la prevalenza, in ogni caso, del D.Lgs. 117/2017 (C.d. Codice del Terzo Settore), qualora sl configurassero dei contrasti tra quanto previsto nel presente statuto e le disposizioni della FNISM Nazionale, queste ultime prevalgono su quelle dell’associazione.

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